Art. 4.
(Mobilità).

      1. Nell'ambito delle funzioni in tema di mobilità responsabile di cui all'articolo 2, l'Agenzia, ferme restando le competenze del Ministero dei trasporti:

          a) svolge attività di monitoraggio dello stato della rete stradale nazionale e locale, del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture e della segnaletica stradale, individua e monitora i «punti critici» della circolazione viaria e costituisce un'apposita banca dati sui fenomeni rilevati, con compiti di studio, di pianificazione e di proposta per la definizione di interventi migliorativi della sicurezza, nonché di segnalazione alle amministrazioni e agli enti competenti;

          b) svolge attività di rilevazione, studio ed elaborazione statistica sul fenomeno dell'incidentalità stradale per conto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito del sistema statistico nazionale;

          c) definisce, secondo le direttive internazionali e nazionali, gli standard di

 

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qualità e di sicurezza inerenti alla realizzazione e alla gestione di centri avanzati di guida in sicurezza, attende alle attività di certificazione dei relativi impianti, della metodologia didattica e di formazione dei docenti, da iscrivere in un apposito albo professionale istituito presso l'Agenzia;

          d) promuove, organizza e realizza corsi di guida in sicurezza destinati a conducenti e ad operatori in servizio presso le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;

          e) gestisce un apposito albo dei responsabili della mobilità aziendale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e attende all'attività di formazione e di definizione delle metodologie didattiche e di costruzione dei piani di spostamento da e verso i luoghi di lavoro;

          f) eroga speciali provvidenze e servizi di assistenza e di informazione ai cittadini diversamente abili, in particolari condizioni di salute e di età avanzata, volti a favorire le condizioni per il più ampio e agevole accesso degli stessi ai servizi amministrativi e tecnici legati all'uso dei veicoli nonché ad adeguati strumenti di mobilità in sede urbana ed extraurbana;

          g) gestisce servizi di informazione, di soccorso ed di assistenza tecnica in collaborazione e a supporto dell'azione istituzionale della protezione civile nazionale;

          h) promuove lo sviluppo e la diffusione di progetti nazionali e locali nonché di sistemi avanzati di infomobilità e di controllo dei flussi veicolari e turistici, anche nell'ambito della partecipazione alle attività del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566, e predispone le relative soluzioni attuative a beneficio delle amministrazioni e degli enti interessati;

 

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          i) svolge funzioni di camera di conciliazione per le controversie relative a contravvenzioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e al risarcimento dei danni conseguenti gli incidenti stradali, nel limite di valore stabilito dall'articolo 7, secondo comma del codice di procedura civile, al fine di realizzare un sistema di deflazione del contenzioso in materia.